Accesso agli atti e accesso civico - FAI

ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO

L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:
 
a) il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”);
 
b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico “generalizzato”).
 
Per quest’ultimo tipo di accesso l’ANAC si riserva di emanare apposite Linee guida nelle quali saranno fornite le necessarie indicazioni, anche in ordine alla auspicata pubblicazione del c.d. registro degli accessi (Delibera ANAC n. 1309/2016).
 
Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l’istituto dell’accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.
 
L’istanza va presentata ai sensi dell'art. 5, comma 3,  

    a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 
    b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; 
    c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; 
    d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

 

Come esercitare il diritto nell'ambito della Fondazione dell'Avvocatura Italiana 

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata tramite posta elettronica al Responsabile dell’accesso civico della Fondazione dell'Avvocatura Italiana mediante l’utilizzo del modulo appositamente predisposto.
Si consiglia, qualora la richiesta avvenga tramite posta elettronica certificata, di indicare nell'oggetto della mail le parole "ACCESSO CIVICO".
Il Responsabile per l’accesso civico provvede entro 30 giorni a pubblicare nel sito istituzionale della Fondazione dell'Avvocatura Italiana il documento, l’informazione o il dato richiesto. Contestualmente, comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento. Se, invece, quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Ritardo o mancata risposta del Responsabile dell'accesso civico

Nel caso in cui il dirigente Responsabile dell’accesso civico della Fondazione dell'Avvocatura Italiana ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al Responsabile della prevenzione della corruzione della Fondazione, soggetto titolare del potere sostitutivo, utilizzando l’apposito modello di richiesta.
 
Il titolare del potere sostitutivo, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo, provvede, nei termini di cui all’art. 2, comma 9 ter della legge n. 241/1990, alla pubblicazione sul sito web istituzionale della Fondazione di quanto richiesto e, contemporaneamente, ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Responsabile dell’accesso civico della Fondazione dell'Avvocatura Italiana 

Il Responsabile dell’accesso civico della Fondazione dell'Avvocatura Italiana è il dott. Oscar De Tommasi.

L’indirizzo al quale inoltrare la richiesta è:  amministrazione@fondazioneavvocatura.it  

L'indirizzo al quale inoltrare la richiesta, in caso di ritardo o mancata risposta dal parte del Responsabile dell'accesso civico, è: anticorruzione@fondazioneavvocatura.it  

Scarica i moduli di richiesta:

 

Per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e sino al 31 maggio 2022 non sono pervenute istanze di accesso civico di cui all'art. 5 del D.lgs.vo 33/2013. Per tale ragione non è stato istituito il registro degli accessi di cui all'art. 5, comma 2, del D.lgs.vo 33/2013 e di cui all'art. 5-bis, comma 6, del citato decreto.

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