Amministrazione trasparente Fondazione italiana avvocatura - FAI

Amministrazione Trasparente Fondazione dell'Avvocatura Italiana

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, in questa sezione, denominata "Amministrazione trasparente", sono raccolti i dati e le informazioni che le Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito istituzionale ai sensi della normativa vigente.

In base a quanto previsto dal D.lgs.vo 13 marzo 2013 n.33 , recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", i dati e le informazioni mancanti verranno pubblicati appena disponibili.

Si avvisa che la presente sezione è in fase di aggiornamento

La Fondazione dell’Avvocatura Italiana si è costituita con atto privato, autenticato da notaio, il 17 dicembre 1999. È ente di diritto privato senza finalità di lucro, apolitico ed aconfessionale, che, nello svolgimento della propria attività e per il raggiungimento degli scopi per cui è stata istituita, assume iniziative.

Documenti:

 

ARCHIVIO:

  • Consulenti e collaboratori
    art. 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 per come modificato dall’art. 14 del decreto legislativo n. 97 del 2016
  • Incarichi amministrativi di verticeNell'ambito della struttura organizzativa della Fondazione dell’Avvocatura Italiana non sono previste figure amministrative di vertice.
    art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013
  • DirigentiLa Fondazione dell’Avvocatura Italiana allo stato, non è dotata di personale nel ruolo dirigenziale.
    art. 10, comma 8, lett. d), art. 15, commi 1, 2 e 5, art. 41, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 33/2013
  • Posizioni organizzativeNell'ambito della struttura organizzativa della Fondazione dell’Avvocatura Italiana non sono previste posizioni organizzative.
    art. 10, comma 8, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013
  • Dotazione organica: La Fondazione dell'Avvocatura Italiana è dotata di n. 3 dipendenti a tempo inderminato (impiegati di concetto di 3° livello).
    art. 16, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013
  • Personale non a tempo indeterminato -  La Fondazione dell'Avvocatura Italiana non è dotata di personale non a tempo inderminato.
    art. 17, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013
  • Tassi di assenza
    art. 16, comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013
  • Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendentiNegli anni dal 2016 ad ottobre 2021 non sono stati conferiti ed autorizzati incarichi esterni ai dipendenti della Fondazione dell’Avvocatura Italiana.
    art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013
  • Contrattazione collettiva
    art. 21, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013
  • Contrattazione integrativa  - La Fondazione dell'Avvocatura Italiana non è dotata di un contratto integrativo.
    art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013
  • Organismo indipendente di valutazioneLa Fondazione dell'Avvocatura Italiana non è dotata di organismo indipendente di valutazione, non essendo obbligata per legge.

La Fondazione dell'Avvocatura Italiana non è tenuta a mappare il ciclo della gestione delle performance.

  • Bandi di concorso
    art. 19  ed art. 37, commi 1 e 2

Negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e sino al 31 maggio 2022 non sono stati espletati bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.

  • Bandi di gara e contratti
    art. 19  ed art. 37, commi 1 e 2

Negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e sino al 31 maggio 2022 non sono stati espletati bandi di gara e contratti.

(art. 22, comma 1, lett. b) e commi 2, 3 del D.lgs.vo n.33/2013)

 

Edizioni Diritto e Ragione s.r.l.

39100 BOLZANO – via G. Manci, 5

tel. 0471 264545  -   e-mail amministrazione@dirittoeragione.it 

Partita Iva 02897620213

 

Documenti:

Le attività e i procedimenti della Fondazione dell'Avvocatura Italiana sono riconducibili alle finalità statutarie.

La Fondazione dell'Avvocatura Italiana non ha adottato provvedimenti ex art. 23 comma 1 lettere b) e c) del d. lgs. n. 33/2013.

Obbligo abrogato dall'art. 43, comma 1, lett. d), decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e sino al 31 maggio 2022 la Fondazione dell'Avvocatura Italiana non ha concesso sovvenzioni, contributi, sussidi, né vantaggi economici in alcuna forma.

  • Tempi medi di erogazione dei servizi
    art. 32, comma 2, lett. b)

La Fondazione eroga i servizi secondo i termini previsti dalla legge ovvero dalle disposizioni regolamentari vigenti per la conclusione del procedimento amministrativo.

(art. 36 del D.lgs.vo n.33/2013)

In questa sezione viene pubblicato l’IBAN e pagamenti informatici dell’Ente, come indicato dall’art. 36, del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.

  • CODICE FISCALE - 97177380587
  • PARTITA IVA - 11659151002
  • CODICE UNIVOCO - W7YVJK9
  • CONTO CORRENTE bancario intestato alla Fondazione dell'Avvocatura Italiana – Fondazione del Consiglio Nazionale Forense
  • IBAN: IT 50Y0569603235000002487X79
  • PEC: fondazioneavvocaturaitaliana@pec.it

Documenti:

Indicatore di tempestività dei pagamenti
art. 33
La Fondazione provvede al pagamento in base ai termini indicati nelle fatture ricevute ovvero stabiliti nei contratti sottoscritti o nei singoli accordi commerciali.

La Fondazione dell'Avvocatura Italiana non realizza opere pubbliche.

La Fondazione dell'Avvocatura Italiana non svolge attività di pianificazione e governo del territorio.

La Fondazione dell'Avvocatura Italiana non dispone di informazioni ambientali ai sensi dell'art. 40, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013.

La Fondazione dell'Avvocatura Italiana non svolge interventi straordinari e di emergenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 33/2013.

L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:
 
a) il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”);
 
b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico “generalizzato”).
 
Per quest’ultimo tipo di accesso l’ANAC si riserva di emanare apposite Linee guida nelle quali saranno fornite le necessarie indicazioni, anche in ordine alla auspicata pubblicazione del c.d. registro degli accessi (Delibera ANAC n. 1309/2016).
 
Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l’istituto dell’accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.
 
L’istanza va presentata ai sensi dell'art. 5, comma 3,  

    a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 
    b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; 
    c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; 
    d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

 

Come esercitare il diritto nell'ambito della Fondazione dell'Avvocatura Italiana 

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata tramite posta elettronica al Responsabile dell’accesso civico della Fondazione dell'Avvocatura Italiana mediante l’utilizzo del modulo appositamente predisposto.
Si consiglia, qualora la richiesta avvenga tramite posta elettronica certificata, di indicare nell'oggetto della mail le parole "ACCESSO CIVICO".
Il Responsabile per l’accesso civico provvede entro 30 giorni a pubblicare nel sito istituzionale della Fondazione dell'Avvocatura Italiana il documento, l’informazione o il dato richiesto. Contestualmente, comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento. Se, invece, quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Ritardo o mancata risposta del Responsabile dell'accesso civico

Nel caso in cui il dirigente Responsabile dell’accesso civico della Fondazione dell'Avvocatura Italiana ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al Responsabile della prevenzione della corruzione della Fondazione, soggetto titolare del potere sostitutivo, utilizzando l’apposito modello di richiesta.
 
Il titolare del potere sostitutivo, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo, provvede, nei termini di cui all’art. 2, comma 9 ter della legge n. 241/1990, alla pubblicazione sul sito web istituzionale della Fondazione di quanto richiesto e, contemporaneamente, ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Responsabile dell’accesso civico della Fondazione dell'Avvocatura Italiana 

Il Responsabile dell’accesso civico della Fondazione dell'Avvocatura Italiana è il dott. Oscar De Tommasi.

L’indirizzo al quale inoltrare la richiesta è:  amministrazione@fondazioneavvocatura.it  

L'indirizzo al quale inoltrare la richiesta, in caso di ritardo o mancata risposta dal parte del Responsabile dell'accesso civico, è: anticorruzione@fondazioneavvocatura.it  

Scarica i moduli di richiesta:

 

Per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e sino al 31 maggio 2022 non sono pervenute istanze di accesso civico di cui all'art. 5 del D.lgs.vo 33/2013. Per tale ragione non è stato istituito il registro degli accessi di cui all'art. 5, comma 2, del D.lgs.vo 33/2013 e di cui all'art. 5-bis, comma 6, del citato decreto.

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